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Articolo 71 – Norma generale

Per quanto non regolato dal presente contratto si applicano le norme di legge e degli accordi interconfederali.

Vengono riconfermate le norme dell’art. 4 anche rispetto alle condizioni del presente Accordo.

Articolo 70 – Inscindibilità delle disposizioni del Contratto

Le disposizioni del presente contratto, anche nell’ambito di ciascun istituto, sono correlate ed inscindibili tra loro; pertanto i soggetti che osservino tali disposizioni, anche in termini parziali, sono da considerarsi, per fatti concludenti, a tutti gli effetti vincolati all’insieme organico delle norme del contratto. La previdenza e il trattamento di fine rapporto anche quando siano disgiunti, si considerano costituenti un unico istituto.

Articolo 69 – Assistenza sanitaria integrativa

Le Parti stipulanti il presente C.C.N.L. “per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di pulizia e servizi integrati/multiservizi” si danno atto che l’assistenza sanitaria integrativa non sostitutiva del servizio sanitario nazionale definita dal C.C.N.L. costituisce uno dei punti qualificanti per l’integrale applicazione del presente CCNL. L’assolvimento degli oneri di cui al presente articolo costituisce parte integrante del complessivo trattamento economico previsto dal presente C.C.N.L. e non è derogabile.

Pertanto ferma rimanendo la validità, l’imprescindibilità, la centralità e la universalità del Servizio Sanitario Nazionale previsto dalla legislazione vigente, a far data dal 01/07/2013 è stato costituito, per l’intero comparto dei servizi di pulizia, servizi integrati/multiservizi, un unico sistema di prestazioni sanitarie integrative del Servizio Sanitario Nazionale, strutturato in conformità al d.lgs. 2 settembre 1997, n. 314 e successive modifiche ed integrazioni, assicurato attraverso un Fondo di assistenza sanitaria integrativa.

L’assistenza sanitaria integrativa, dunque, ha carattere generale, con un unico fondo per tutti gli addetti al settore e fornirà prestazioni omogenee a prescindere dall’orario contrattuale.

In coerenza con quanto sopra, l’assistenza sanitaria integrativa ha la seguente articolazione:

  1. L’erogazione delle prestazioni sanitarie integrative, a decorrere dal mese di ottobre 2014, è assicurata attraverso il FONDO DI ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA DEL SETTORE DELLE IMPRESE ESERCENTI SERVIZI DI PULIZIA, SERVIZI INTEGRATI/MULTISERVIZI – Fondo ASIM, costituito pariteticamente dalle Parti stipulanti.
  2. Al fine di finanziare tali prestazioni, per ogni lavoratore dipendente in forza con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, non in prova, ivi compresi i lavoratori con contratto di apprendistato, è stabilito a carico del datore di lavoro la seguente contribuzione:
    • dall’1 luglio 2013 si riconosce un contributo a carico dell’impresa pari a € 4,00 mensili per i lavoratori con orario medio settimanale fino a 28 ore;
    • dall’1 luglio 2013 si riconosce un contributo a carico dell’impresa pari a € 6,00 mensili peri lavoratori con orario medio settimanale sopra le 28 ore.
    • Tutti i datori di lavoro devono corrispondere al Fondo un contributo una tantum a titolo di iscrizione al FONDO ASIM, pari a € 0,50 per ciascun lavoratore. Per le iscrizioni successive a settembre 2012 la quota una tantum a titolo di iscrizione da versare è pari a € 0,50 per ciascun lavoratore nuovo iscritto. Tale disciplina riguarda esclusivamente il versamento dell’una tantum iniziale a seguito della prima iscrizione del datore di lavoro e dei lavoratori. Non sono previste riduzioni per i dipendenti assunti a tempo parziale. Il contributo una tantum non deve essere versato per i lavoratori già iscritti interessati da procedure di cambio appalto. L’impresa, che dovrà verificare la eventuale precedente iscrizione dei lavoratori, potrà richiedere tale informazione al Fondo via posta elettronica. Il contributo una tantum, di cui al presente articolo, va versato unitamente al primo contributo ordinario.
      La contribuzione si intende al netto del contributo di solidarietà e al lordo delle spese di funzionamento del Fondo.
      Per orario medio settimanale si intende l’orario contrattuale individuale annuale diviso per 52 settimane. Con tale formulazione le Parti hanno inteso ricomprendere tutti i soggetti, inclusi i Part Time verticali e/o ciclici, con conseguente obbligo di versamento dei contributi al Fondo per 12 mensilità. Pertanto, nel caso di Part Time ciclico (ad esempio, quelli legati a servizi presso istituti scolastici), i contributi al Fondo non dovranno subire interruzioni.
      A partire dal 1°luglio 2013, il contributo ordinario al FONDO ASIM è dovuto dal datore di lavoro con riferimento alla data in cui interviene l’instaurazione del rapporto di lavoro, arrotondato a mese intero se la frazione di mese è superiore ai 15 giorni. Se i dipendenti sono assunti presso più datori di lavoro che applicano il presente CCNL, il contributo è comunque dovuto da ciascun datore di lavoro.
  3. Le Parti si danno atto che nella determinazione della parte dell’aumento economico del CCNL per i dipendenti di imprese esercenti servizi di pulizia e servizi Integrati/multiservizi, si è tenuto conto dell’incidenza delle quote e dei contributi del presente articolo del CCNL per il finanziamento del Fondo di assistenza sanitaria integrativa. L’aumento complessivo, derivante dall’applicazione degli accordi interconfederali vigenti, risulta pertanto comprensivo di tali quote e contributi, che sono parte integrante dell’aumento economico. L’azienda che ometta il versamento delle quote e dei contributi suddetti è responsabile verso i lavoratori non iscritti al Fondo della perdita delle relative prestazioni sanitarie, fermo restando il diritto del lavoratore al risarcimento del maggior danno subito. La corresponsione di indennità sostitutive non esonera il datore di lavoro dall’obbligo di garantire al lavoratore le prestazioni sanitarie e i servizi garantiti dal fondo ASIM. Il diritto all’assistenza sanitaria integrativa nei limiti di cui al presente articolo è irrinunciabile da parte del lavoratore. Il pagamento della quota di contribuzione al fondo di assistenza sanitaria dovrà essere specificamente evidenziato in busta paga. Le Parti si attiveranno al fine di fornire adeguata informativa alle imprese ed ai lavoratori del settore in merito all’istituto dell’assistenza sanitaria integrativa ed al funzionamento del Fondo ASIM.

Le Parti allegano al presente C.C.N.L. lo statuto del Fondo Asim.

Le disposizioni del presente articolo sono vincolanti per tutte le imprese che applicano il presente CCNL.

Articolo 68 – Commissione Paritetica per le pari opportunità

La C.P. per le pari opportunità costituisce lo strumento che ha il compito di formulare e seguire i progetti di azioni positive volti a garantire la rimozione di tutti gli ostacoli che impediscono il raggiungimento delle pari opportunità uomo/donna sul lavoro.

In questo senso la Commissione, utilizzando gli strumenti previsti dal d. lgs. 198/2006 si attiva per seguire anche l’iter dei progetti stessi sia nella fase di ammissione ai finanziamenti previsti dalla legge sopra richiamata sia nell’attuazione degli stessi.

La C.P. per le Pari Opportunità è composta di 12 membri di cui 6 in rappresentanza delle Associazioni dei datori di lavoro e 6 in rappresentanza delle Federazioni Sindacali dei lavoratori, che saranno designati dalle rispettive parti sopra richiamate, entro 30 (trenta) giorni dalla firma del C.C.N.L.

Per ogni rappresentante potrà essere indicato un supplente.

La Sede operativa del Gruppo di Lavoro per le Pari Opportunità sarà presso la Sede dell’Organismo Bilaterale Nazionale di Settore.

Per tutto quanto relativo al funzionamento della Commissione, potrà provvedere la Commissione stessa con proprie deliberazioni.

I componenti della Commissione, inoltre, di norma nel secondo trimestre di ogni anno, riporteranno alle parti stipulanti, in uno specifico incontro, i risultati del lavoro svolto e comunque tre mesi prima della scadenza contrattuale, presenteranno alle stesse parti un rapporto conclusivo.

Alla Commissione sono assegnati i seguenti compiti:

  1. studiare l’evoluzione qualitativa e quantitativa dell’occupazione femminile nel settore, utilizzando dati disaggregati per sesso, livello di inquadramento professionale e tipologia dei rapporti di lavoro, ivi compresi quelli elaborati dall’Osservatorio sul mercato del lavoro;
  2. seguire l’evoluzione della legislazione italiana, europea e internazionale in materia di pari opportunità nel lavoro;
  3. promuovere interventi idonei per facilitare il reinserimento nel mercato del lavoro di donne o uomini che desiderino riprendere l’attività dopo un’interruzione dell’attività lavorativa, favorendo anche l’utilizzo dello strumento del contratto d’inserimento / reinserimento;
  4. individuare iniziative di aggiornamento e formazione professionale, anche al fine di salvaguardare la professionalità di coloro che riprendono l’attività lavorativa a seguito dei casi di astensione, aspettativa e congedo, così come previsti dalla legge n. 53 dell’8 marzo 2000;
  5. predisporre progetti di Azioni Positive finalizzati a favorire l’occupazione femminile e la crescita professionale, utilizzando anche le opportunità offerte dal d. lgs. 198/2006 e dai Fondi comunitari preposti;
  6. favorire interventi efficaci per prevenire atti comportamentali di mobbing nel sistema delle relazioni di lavoro;
  7. analizzare i dati quantitativi e qualitativi che perverranno dagli organismi paritetici relativi alle procedure e le soluzioni individuate in relazione a molestie sessuali;
  8. raccogliere ed analizzare le iniziative ed i risultati conseguiti in materia di azioni positive favorendo le iniziative legate agli accordi di cui all’art. 9 della legge n. 53 dell’8 marzo 2000 e diffondendo le buone pratiche;
  9. individuare iniziative volte al superamento di ogni forma di discriminazione nel luogo di lavoro, con particolare riguardo a quella salariale e di accesso alla formazione professionale.

L’eventuale adesione delle aziende agli schemi di progetto di formazione professionale concordemente definiti e recepiti dalle Organizzazioni stipulanti il Contratto Nazionale, di cui le parti promuoveranno la conoscenza, costituisce titolo per l’applicazione di benefici previsti dalle disposizioni di legge vigenti in materia.

La Commissione si potrà avvalere, per lo svolgimento dei propri compiti, dei dati forniti dall’Osservatorio Nazionale.

La Commissione si riunisce di norma trimestralmente o su richiesta di una delle parti, presieduta a turno da un componente dei due gruppi, delibera all’unanimità per l’attuazione dei compiti sopraindicati. Annualmente presenterà un rapporto, completo di materiali raccolti ed elaborati: in questa sede riferirà sulla propria attività alle organizzazioni stipulanti presentando tanto le proposte sulle quali sia stata raggiunta l’unanimità di pareri della Commissione, quanto le valutazioni che costituiscono le posizioni di una delle componenti.

Articolo 67 – Commissione Paritetica Nazionale

La Commissione Paritetica Nazionale costituisce lo strumento per l’esame di tutte le controversie collettive relative alla autentica e corretta interpretazione e integrale applicazione del presente C.C.N.L..

La Commissione Paritetica è composta dalle organizzazioni stipulanti il presente C.C.N.L. e consta di 12 componenti di cui 6 in rappresentanza delle organizzazioni dei datori di lavoro e 6 in rappresentanza delle Federazioni Sindacali dei lavoratori, che saranno designati dalle rispettive parti sopra richiamate entro 30 (trenta) giorni dalla firma del C.C.N.L..

Per ogni rappresentante potrà essere indicato un supplente.

La Sede di lavoro della “Commissione Paritetica” sarà presso la Sede dell’organismo paritetico di settore (ONBSI) di cui all’articolo 66 del presente C.C.N.L. ed opererà con le seguenti procedure e modalità.

Alla Commissione Paritetica potranno rivolgersi, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, le Organizzazioni Nazionali stipulanti il presente Contratto ovvero, tramite le stesse, le Organizzazioni Territoriali ad esse facenti capo.

All’atto della presentazione dell’istanza, la parte richiedente produce tutti gli elementi utili all’esame della controversia.

In pendenza di procedure presso la Commissione Paritetica, le rispettive Organizzazioni Sindacali interessate non potranno prendere alcuna iniziativa.

La data di convocazione, per l’esame della controversia, sarà fissata, d’accordo tra i componenti la Commissione Paritetica, entro 15 (quindici) giorni dalla presentazione dell’istanza e l’intera procedura deve esaurirsi entro i 30 (trenta) giorni successivi.

La Commissione Paritetica, prima di deliberare, può convocare le parti in controversia per acquisire ogni informazione e osservazione utile all’esame della controversia stessa.

La Commissione Paritetica provvede alla verbalizzazione delle riunioni e delle deliberazioni assunte, che dovranno essere sottoscritte dai componenti della Commissione Paritetica stessa.

Le deliberazioni della Commissione Paritetica sono trasmesse in copia alle parti interessate, alle quali incombe l’obbligo di conformarvisi.

Per tutto quanto relativo al funzionamento della Commissione Paritetica, potrà provvedere la Commissione Paritetica stessa, con proprie deliberazioni.

I componenti della Commissione, inoltre, tre mesi prima della scadenza contrattuale, presenteranno alle parti stipulanti il C.C.N.L., un rapporto conclusivo del lavoro svolto.