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Le parti stipulanti concordano sull’opportunità di favorire la previdenza complementare per i lavoratori del settore e a tale scopo convengono di ricercare le più idonee soluzioni attuative a tale scopo realizzando una disciplina a contribuzione definita e a capitalizzazione individuale, senza fini di lucro e con lo scopo esclusivo di erogare prestazioni pensionistiche complementari, ai sensi del decreto legislativo 252/2005 e successive modifiche ed integrazioni.

Potranno aderire i lavoratori non in prova, assunti a tempo indeterminato o con contratti a causa mista e il cui rapporto di lavoro sia regolato dal presente C.C.N.L..

I lavoratori assunti con contratto a tempo determinato, che cumulino nell’arco dell’anno solare (1° gennaio-31 dicembre) periodi di lavoro non inferiori a sei mesi, potranno aderire al compimento di tale periodo. Le parti si riservano di determinare, nell’ambito delle rispettive disposizioni statutarie/regolamentari, le condizioni e le modalità concernenti il mantenimento delle posizioni di tali lavoratori.

L’adesione del lavoratore avverrà in modo volontario, ovvero attraverso il meccanismo del silenzio-assenso, secondo quanto stabilito dall’articolo 8, settimo comma, del decreto legislativo n. 252/2005.

Le contribuzioni, nei limiti di deducibilità fiscale prevista dalla relativa normativa di legge, saranno costituite da:

a) l’1%, a carico dell’Azienda, calcolato su minimo tabellare ed indennità di contingenza alla data dell’1/1/2001; (come da tabella allegata);

b) l’1%, a carico del lavoratore, calcolato su minimo tabellare ed indennità di contingenza alla data dell’1/1/2001;

c) il T.F.R. maturato nel corso dell’anno dai lavoratori interessati secondo le normative di legge vigenti.

Il lavoratore potrà optare per il versamento di una ulteriore contribuzione, a suo esclusivo carico, nell’importo e con i criteri stabiliti dagli Statuti e dai Regolamenti dei rispettivi fondi di cui al comma 9 del presente articolo.

I predetti contributi, ivi compresi gli importi prelevati dal T.F.R., saranno trattenuti in occasione della corresponsione delle competenze di ciascun mese per dodici mensilità e saranno versati secondo i termini e le modalità che saranno fissati nel citato accordo istitutivo.

Le contribuzioni a carico delle aziende saranno dovute solamente per i lavoratori aderenti, senza dar luogo a trattamenti sostitutivi o alternativi nelle ipotesi di non iscrizione del lavoratore.

Al fine di evitare la dispersione dei lavoratori nei diversi fondi esistenti e di ottenere la massima diffusione della previdenza complementare nel settore assicurando nel contempo omogeneità di trattamento tra tutti i lavoratori potenziali aderenti, le parti stipulanti concordano che i Fondi Pensione cui le aziende saranno tenute a versare i contributi, in base alle quantità di cui al presente articolo, saranno, anche ai fini di quanto previsto all’articolo 8, comma 7, lettera b), del D.lgs. 252/2005, unicamente i seguenti:

  • PREVIAMBIENTE, per i lavoratori delle aziende aderenti a ANIP come previsto dall’accordo 8 giugno 2007 (allegato n. 18 del presente C.C.N.L.);
  • FONDAPI, per i lavoratori delle aziende aderenti a CONFAPI come previsto dall’accordo del 23 febbraio 2005 (allegato n. 19 del presente C.C.N.L.);
  • PREVIDENZA COOPERATIVA, per i lavoratori delle imprese cooperative del settore previsto dal protocollo aggiuntivo del 16 febbraio 2007 (allegato n. 17 del presente C.C.N.L.).

Nel caso in cui un’impresa o una cooperativa non aderisca ad alcuna delle Associazioni Imprenditoriali sottoscriventi il presente C.C.N.L., i lavoratori hanno il diritto di aderire ad uno dei Fondi sopracitati.

Per quanto riguarda la quota di previdenza complementare a carico del datore di lavoro, essa sarà comunque riconosciuta nel caso di assunzione di lavoratori già iscritti ad uno dei fondi sopra elencati a seguito di passaggio di appalto.

La quota sarà inoltre riconosciuta in caso di assunzione di lavoratore iscritto ad altro fondo chiuso del settore, purché gli accordi relativi a tale altro fondo prevedano la condizione di reciprocità rispetto a lavoratori iscritti ad uno dei fondi sopra elencati.