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Qualora particolari esigenze di servizio lo richiedano, il dipendente è tenuto a prestare la sua opera anche oltre l’orario normale stabilito, sia di giorno che di notte, salvo giustificato motivo individuale di impedimento.

L’impresa non potrà richiedere un prolungamento orario e una prestazione straordinaria eccedente le 150 ore annue.

È considerato lavoro straordinario, e dà luogo a un compenso, quello disposto dall’impresa ed eseguito oltre la durata normale del lavoro di cui all’art. 30, fermo restando quanto previsto dall’art. 31.

Le prestazioni di lavoro straordinario vanno retribuite con quote orarie della retribuzione globale mensile.

Il lavoro straordinario e quello compiuto nei giorni festivi e in ore notturne deve essere compensato con le seguenti percentuali di maggiorazione:

Lavoro straordinario diurno feriale25%
Lavoro straordinario notturno50%
Lavoro straordinario festivo65%
Lavoro straordinario notturno festivo75%
Lavoro compiuto nei giorni considerati festivi50%
Lavoro notturno, compreso in turni avvicendati20%
Lavoro notturno, non compreso in turni avvicendati30%

Le percentuali di cui sopra verranno calcolate sulla quota oraria della retribuzione base al momento della liquidazione di esse.

Le suddette percentuali di maggiorazione non sono cumulabili, nel senso che la maggiore assorbe la minore.

Si intende per lavoro notturno, ai fini di quanto sopra previsto, quello compreso fra le ore 22 e le ore 6 del mattino.

Nei soli casi di prestazione notturna continuativa, la relativa maggiorazione dovrà essere computata nei seguenti istituti contrattuali:

a) ferie;

b) festività;

c) 13a mensilità;

d) 14a mensilità;

e) TFR;

f) indennità sostitutiva di preavviso;

g) malattia e infortunio.

Per il personale impiegatizio, restano ferme le condizioni di miglior favore.