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SCATTI BIENNALI PER IMPIEGATI

Gli impiegati per l’anzianità di servizio maturata presso una stessa impresa hanno diritto, per ogni biennio di anzianità di servizio, a una maggiorazione del 6,25% calcolata sulla retribuzione tabellare del livello di appartenenza in vigore al momento della maturazione dello scatto e sull’indennità di contingenza all’1.8.83 (€ 279,60).

L’impiegato ha diritto a maturare un massimo di 8 scatti biennali d’anzianità, fino al raggiungimento del 50% della retribuzione tabellare dell’ultimo livello di appartenenza e dell’indennità di contingenza all’1.8.83.

Gli aumenti periodici di anzianità non possono essere assorbiti da precedenti o successivi assegni di merito, né gli aumenti di merito possono essere assorbiti dagli aumenti periodici maturati o da maturare.

Gli aumenti periodici di anzianità decorrono dal 1° giorno del mese immediatamente successivo a quello in cui si compie il biennio d’anzianità di servizio.

Nel caso di passaggio di livello il dipendente mantiene l’importo in cifra degli aumenti maturati nel livello di provenienza.

La frazione di biennio in corso al momento di detto passaggio è utile agli effetti della maturazione del successivo aumento periodico.

Gli aumenti periodici di cui al presente articolo assorbono gli aumenti già concessi per lo stesso titolo.

Per gli impiegati già in forza al 31/05/2011, l’E.D.A.R. di cui al C.C.N.L. 19/12/2007 verrà mantenuto come elemento economico ad personam e sarà assorbito al momento del raggiungimento del primo scatto successivo alla sottoscrizione del presente C.C.N.L..

ANZIANITÀ FORFETTARIA DI SETTORE PER GLI OPERAI

In considerazione della specificità del settore caratterizzato da appalti di durata predeterminata agli operai sarà riconosciuta una anzianità forfettaria di settore che viene erogata nelle misure fisse riportate nella tabella allegata al presente C.C.N.L.. Tale anzianità forfettaria di settore è stabilita in unica quota fissa, non prevedendo ulteriori scatti, così come disposto nell’articolo 22 del C.C.N.L. 25 maggio 2001 e C.C.N.L. precedenti.

Il valore corrispondente alla anzianità forfettaria di settore sarà tenuto distinto dalla retribuzione tabellare e sarà computato ai fini dello straordinario, ferie, festività, 13a, 14a, indennità sostitutiva di preavviso, trattamento di fine rapporto, malattia e infortunio.

L’anzianità forfettaria di settore non sarà corrisposta per i primi quattro anni di anzianità nel settore.

A partire dal quinto anno di anzianità, senza interruzione del rapporto di lavoro nel settore, fatti salvi i passaggi di appalto, sarà corrisposto secondo gli importi previsti dalla tabella allegata al presente C.C.N.L.

Dietro richiesta del lavoratore, l’impresa rilascerà una certificazione attestante l’anzianità di servizio del dipendente medesimo presso l’impresa.

Per gli operai già in forza che al 31/05/2011 non percepiscono l’anzianità forfettaria di settore, l’E.D.A.R. di cui al C.C.N.L. 19 dicembre 2007 verrà mantenuto come elemento economico ad personam e sarà assorbito al momento del raggiungimento dei quattro anni di anzianità di settore, come previsto nel presente articolo.