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Articolo 73-ter – Rinnovo del presente C.C.N.L. per gli anni successivi al 2025 e trattamenti minimi contrattuali

Le parti firmatarie del presente accordo, potranno dare ulteriore efficacia al C.C.N.L., anche per gli anni successivi all’anno 2025, se nessuna delle parti firmatarie ne darà formale disdetta entro tre mesi dalla fine dell’anno di scadenza (entro la fine del mese di settembre). Pertanto, a titolo esemplificativo, in assenza di una formale disdetta entro il mese di settembre dell’anno 2025, l’efficacia del C.C.N.L. proseguirà anche per l’anno 2026 e nel mese di giugno le parti definiranno gli eventuali incrementi dei minimi contrattuali alle condizioni descritte nell’art. 73-bis.

Qualora, invece, una delle parti intendesse recedere dal contratto e ne comunicasse la formale disdetta, a titolo esemplificativo, nel settembre 2026, il C.C.N.L. cesserà, alle condizioni di seguito precisate, alla data del 31 dicembre di quello stesso anno e nel mese di giugno dell’anno successivo si procederà esclusivamente a riconoscere l’eventuale differenziale retributivo che derivasse, per l’anno 2026, dal confronto fra IPCA prevista e consuntivata.

Articolo 73-bis – Rinnovo annuale e trattamenti minimi contrattuali per l’anno 2025

Il presente C.C.N.L., se non disdettato formalmente da una delle parti stipulanti entro tre mesi dalla sua naturale scadenza, si intenderà rinnovato anche per l’anno 2025 pur in presenza di una piattaforma per il rinnovo del C.C.N.L.. In tale evenienza le parti si incontreranno nel mese di giugno 2025 per determinare sulla base dei dati forniti dall’ISTAT, rilevati dall’indice “IPCA al netto degli energetici” per l’anno 2025 (IPCA prevista), il valore dell’incremento del minimo contrattuale decorrente dal 1 luglio 2025. L’indice “IPCA al netto degli energetici importati” verrà applicato sul minimo contrattuale composto da minimo tabellare e contingenza.

La presente clausola non ha incidenza sulla previsione relativa alla clausola Consuntivo 2021-2024 che dovrà essere comunque applicata.

Nel mese di giugno 2026, sulla base del medesimo indice, IPCA consuntivata per l’anno 2025, si procederà a determinare, l’eventuale incremento dei minimi contrattuali che avrà decorrenza 1 luglio 2026 qualora il differenziale fra IPCA prevista e consuntivata risultasse positivo. Nel caso in cui, il confronto fra l’indice IPCA previsto e quello consuntivato per l’anno 2025 dovesse, invece, risultare negativo, non si darà luogo ad alcun aumento del minimo contrattuale e l’eventuale recupero delle eccedenze sarà effettuato sugli incrementi retributivi che saranno definiti in occasione del rinnovo del C.C.N.L..

Articolo 73 – Trattamenti minimi contrattuali

Gli aumenti dei minimi contrattuali per il rinnovo del C.C.N.L. sono stati determinati, sulla base degli incrementi dell’indice ISTAT denominato “IPCA al netto degli energetici”, operando sui livelli retributivi dell’inquadramento medio di settore (2^ livello, parametro 109), riparametrando, quindi, questi valori sui diversi livelli di inquadramento, secondo la scala parametrale prevista dal precedente C.C.N.L. (100 – 220).

L’incremento dei minimi contrattuali del 2^ livello è pari a complessivi 120 euro lordi per il periodo di vigenza contrattuale 2021-2024 così ripartiti:

  • 1 luglio 2021 euro 40 lordi
  • 1 luglio 2022 euro 20 lordi
  • 1 luglio 2023 euro 30 lordi
  • 1 luglio 2024 euro 20 lordi
  • 1 luglio 2025 euro 10 lordi

AUMENTI ECONOMICI

Liv.Par.Aumento economico
luglio 2021
Aumento economico
luglio 2022
Aumento economico
luglio 2023
Aumento economico
luglio 2024
Aumento economico
luglio 2025
Totale
Q22080,73 €40,37 €60,55 €40,37 €20,18 €242,20 €
720173,76 €36,88 €55,32 €36,88 €18,44 €221,28 €
617463,85 €31,93 €47,89 €31,93 €15,96 €191,56 €
514051,38 €25,69 €38,53 €25,69 €12,84 €154,13 €
412846,97 €23,49 €35,23 €23,49 €11,74 €140,92 €
311843,30 €21,65 €32,48 €21,65 €10,83 €129,91 €
210940,00 €20,00 €30,00 €20,00 €10,00 €120,00 €
110036,70 €18,35 €27,52 €18,35 €9,17 €110,09 €
Parametro 11542,20 €21,10 €31,65 €21,10 €10,55 €126,61 €
Parametro 12545,87 €22,94 €34,40 €22,94 €11,47 €137,61 €

Con decorrenza 1 luglio 2021 i minimi contrattuali, composti da minimi tabellari e indennità di contingenza risulteranno, pertanto, così determinati:

Liv.Par.Aumento economico
luglio 2021
Retribuzione tabellare
luglio 2021
Indennità di contingenzaRetribuzione base
luglio 2021
E.D.R.
Q22080,73 €1.411,23 €532,06 €1.943,29 €10,33 €
720173,76 €1.289,36 €532,06 €1.821,42 €10,33 €
617463,85 €1.116,15 €524,77 €1.640,92 €10,33 €
514051,38 €898,06 €518,53 €1.416,59 €10,33 €
412846,97 €821,08 €517,50 €1.338,58 €10,33 €
311843,30 €756,94 €515,42 €1.272,36 €10,33 €
210940,00 €699,21 €513,96 €1.213,17 €10,33 €
110036,70 €641,48 €512,71 €1.154,19 €10,33 €

Con decorrenza 1 luglio 2022 i minimi contrattuali, composti da minimi tabellari e indennità di contingenza risulteranno così determinati:

Liv.Par.Aumento economico
luglio 2022
Retribuzione tabellare
luglio 2022
Indennità di contingenzaRetribuzione base
luglio 2022
E.D.R.
Q22040,37 €1.451,60 €532,06 €1.983,66 €10,33 €
720136,88 €1.326,24 €532,06 €1.858,30 €10,33 €
617431,93 €1.148,08 €524,77 €1.672,85 €10,33 €
514025,69 €923,74 €518,53 €1.442,27 €10,33 €
412823,49 €844,57 €517,50 €1.362,07 €10,33 €
311821,65 €778,59 €515,42 €1.294,01 €10,33 €
210920,00 €719,21 €513,96 €1.233,17 €10,33 €
110018,35 €659,83 €512,71 €1.172,54 €10,33 €

Con decorrenza 1 luglio 2023 i minimi contrattuali, composti da minimi tabellari e indennità di contingenza risulteranno così determinati:

Liv.Par.Aumento economico
luglio 2023
Retribuzione tabellare
luglio 2023
Indennità di contingenzaRetribuzione base
luglio 2023
E.D.R.
Q22060,55 €1.512,15 €532,06 €2.044,21 €10,33 €
720155,32 €1.381,56 €532,06 €1.913,62 €10,33 €
617447,89 €1.195,97 €524,77 €1.720,74 €10,33 €
514038,53 €962,28 €518,53 €1.480,81 €10,33 €
412835,23 €879,80 €517,50 €1.397,30 €10,33 €
311832,48 €811,07 €515,42 €1.326,49 €10,33 €
210930,00 €749,21 €513,96 €1.263,17 €10,33 €
110027,52 €687,35 €512,71 €1.200,06 €10,33 €

Con decorrenza 1 luglio 2024 i minimi contrattuali, composti da minimi tabellari e indennità di contingenza risulteranno così determinati:

Liv.Par.Aumento economico
luglio 2024
Retribuzione tabellare
luglio 2024
Indennità di contingenzaRetribuzione base
luglio 2024
E.D.R.
Q22040,37 €1.552,52 €532,06 €2.084,58 €10,33 €
720136,88 €1.418,44 €532,06 €1.950,50 €10,33 €
617431,93 €1.227,90 €524,77 €1.752,67 €10,33 €
514025,69 €987,96 €518,53 €1.506,49 €10,33 €
412823,49 €903,28 €517,50 €1.420,78 €10,33 €
311821,65 €832,72 €515,42 €1.348,14 €10,33 €
210920,00 €769,21 €513,96 €1.283,17 €10,33 €
110018,35 €705,70 €512,71 €1.218,41 €10,33 €

Con decorrenza 1 luglio 2025 i minimi contrattuali, composti da minimi tabellari e indennità di contingenza risulteranno così determinati:

Liv.Par.Aumento economico
luglio 2025
Retribuzione tabellare
luglio 2025
Indennità di contingenzaRetribuzione base
luglio 2025
E.D.R.
Q22020,18 €1.572,70 €532,06 €2.104,76 €10,33 €
720118,44 €1.436,88 €532,06 €1.968,94 €10,33 €
617415,96 €1.243,86 €524,77 €1.768,63 €10,33 €
514012,84 €1.000,81 €518,53 €1.519,34 €10,33 €
412811,74 €915,03 €517,50 €1.432,53 €10,33 €
311810,83843,55 €515,42 €1.358,97 €10,33 €
210910,00 €779,21 €513,96 €1.293,17 €10,33 €
11009,17 €714,87 €512,71 €1.227,58 €10,33 €

Consuntivo 2021-2024.

Nel mese di giugno 2025, indipendentemente dalla ultrattività o meno del presente C.C.N.L., le parti procederanno ad effettuare una verifica circa l’eventuale scostamento fra l’indice IPCA al netto degli energetici considerato alla data della stipula e il relativo indice IPCA effettivamente registrato nel periodo. Nel caso in cui l’importo relativo all’adeguamento dell’IPCA, calcolato sulla base di una inflazione complessiva del periodo 2021-2024 pari a 3,9 %, risultasse differente rispetto agli importi degli incrementi complessivi calcolati con l’indice IPCA effettivamente consuntivato nel periodo 2021-2024, gli importi contenuti nella tabella 1 luglio 2025 verranno coerentemente modificati. In considerazione del lasso di tempo intercorso dall’ultimo rinnovo contrattuale e tenendo conto dei criteri di indicizzazione dei minimi contrattuali adottati in occasione del presente rinnovo, nel caso in cui, il confronto fra l’indice IPCA considerato e quello consuntivato dovesse, invece, risultare negativo, l’eventuale recupero delle eccedenze sarà effettuato sugli incrementi retributivi che saranno definiti in occasione del rinnovo del C.C.N.L..

Esemplificazione del calcolo relativo al saldo IPCA periodo 2021-2024:

Nel mese di luglio 2025, oltre all’importo previsto dall’ultima tranche (€ 10), sarà eventualmente riconosciuta una ulteriore somma, a saldo del periodo di vigenza contrattuale, qualora l’IPCA realizzata nel periodo superasse il valore di 3,9%.

Esempi:

  1. IPCA realizzata nel periodo 2021 – 2024 superiore a 3,9% riconoscimento di € 10 (della tranche) + saldo IPCA
    Applicazione:
    IPCA realizzata nel periodo ‘21 – ‘24 pari a 4,7 % -> riconoscimento di € 10 (tranche) + € 9,38 (saldo IPCA) = € 19,38
    (formula sottostante: 3,9% : 45,75 = 4,7% : X ; X = 55,13 ; 55,13 – 45,75 = € 9,38
  2. IPCA realizzata nel periodo 2021 – 2024 uguale a 3,9% -> riconoscimento di € 10 (della tranche)
  3. IPCA realizzata nel periodo 2021 – 2024 inferiore a 3,9% -> riconoscimento di € 10 (della tranche)

Articolo 72 – Decorrenza e durata

Salve le decorrenze e durate previste per singoli istituti, il presente accordo decorre dalla data della stipula e avrà vigore fino al 31 dicembre 2024.

Se non disdettato formalmente nei tre mesi antecedenti alla scadenza, il contratto si intenderà rinnovato di anno in anno e, in questo caso, troverà applicazione la regolamentazione prevista dagli artt. 73-bis e 73-ter.

In caso di disdetta il presente contratto continuerà a produrre i suoi effetti, per la parte economica e normativa, fino a che non sia stato sostituito dal successivo contratto collettivo nazionale, con esclusione di quanto previsto dagli artt. 73-bis e 73-ter.

Vengono qui espressamente richiamate le disposizioni contenute nell’articolo 3 del presente contratto relative alle procedure per il rinnovo del C.C.N.L., che non subordinano l’avvio delle procedure di rinnovo alla formale disdetta dello stesso, e che impegnano le parti a dare continuità ai rinnovi contrattuali, fatta salva la facoltà delle Parti di determinare decorrenza e validità dei rinnovi.

Articolo 71 – Norma generale

Per quanto non regolato dal presente contratto si applicano le norme di legge e degli accordi interconfederali.

Vengono riconfermate le norme dell’art. 4 anche rispetto alle condizioni del presente Accordo.