da Redazione | 02-02-2022 | Novità
Da sempre ONBSI è accanto alle lavoratrici e ai lavoratori del Settore dei Servizi di Pulizia, Servizi Integrati/Multiservizi, il cui contributo nella lotta al COVID-19 è stato ed è tuttora fondamentale.
Per mostrare loro tutto il supporto che meritano, un anno fa ONBSI – in qualità di Organismo Nazionale Bilaterale dei Servizi Integrati – ha dato vita al Bando Indennità Emergenziale Conciliativa COVID-19, che consente a ciascun iscritto a ONBSI di richiedere un contributo solidale straordinario fino a un massimo di 200 euro.
A un anno di distanza siamo orgogliosi di comunicare che il nostro aiuto continua, con un sostegno in più.
Il Bando è infatti stato prorogato per tutto il 2022 ed è stato reso ancora più inclusivo. Potranno beneficiarne le lavoratrici e i lavoratori iscritti a ONBSI che, alla data di presentazione della domanda, abbiano maturato un’anzianità contributiva continuativa di almeno 12 mesi, senza alcun limite di reddito da ISEE.
Questo significa che ancora più iscritti potranno accedere alle misure di sostegno e ricevere il nostro contributo solidale straordinario a copertura del rischio sociale, familiare ed educativo.
Per saperne di più, visita la pagina dedicata.
da Redazione | 25-10-2021 | Novità
Le imprese di pulizia, per operare sul territorio nazionale, devono iscriversi obbligatoriamente alla Camera di Commercio.
Per effettuare l’iscrizione, però, la legge 25 gennaio 1994, n. 82, recante “Disciplina delle attività di pulizia, di disinfezione, di disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione” – e il successivo decreto di attuazione 7 luglio 1997, n. 274 – prevede il rispetto di determinati requisiti che le imprese devono possedere, divisi in tre categorie:
- Requisiti di onorabilità
- Requisiti tecnico-professionali
- Requisiti economico-finanziari
Vediamo più nel dettaglio in cosa consistono questi requisiti richiesti alle imprese di pulizia per l’iscrizione alla Camera di Commercio.
1. Requisiti di onorabilità
Quando si parla di onorabilità si fa riferimento a requisiti che non riguardano solo l’impresa in quanto tale, ma tutti gli attori coinvolti nella sua composizione, quindi titolari, soci, amministratori, e così via.
Nello specifico, la legge impone il rispetto dei seguenti requisiti di onorabilità per l’iscrizione delle imprese di pulizia alla Camera di Commercio:
- assenza di condanne definitive o di procedimenti penali in corso, per i quali sia già stata pronunciata condanna per reati non colposi a pena detentiva superiore a due anni;
- assenza di condanne per reati contro il patrimonio o la fede pubblica, o condanne alla pena accessoria dell’interdizione dall’esercizio di una professione o di un’arte o dell’interdizione dagli uffici direttivi delle imprese;
- assenza di dichiarazioni di fallimento;
- assenza di procedura fallimentare in corso;
- assenza di applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione;
- assenza di procedimenti penali in corso per reati di stampo mafioso;
- assenza di condanna per atti di concorrenza illecita con minaccia o violenza;
- assenza di contravvenzioni per violazione di norme in materia di lavoro, di previdenza e di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, non conciliabili in via amministrativa.
Come vedi, quindi, si tratta di requisiti il cui rispetto garantisce l’assenza di condanne penali nei confronti di figure centrali nell’organigramma dell’impresa di pulizia.
2. Requisiti tecnico-professionali
Anche in questo caso, con requisiti tecnico-professionali si fa riferimento alle risorse umane dell’impresa di pulizia, nello specifico al responsabile tecnico nominato in azienda, che deve essere in possesso di determinate caratteristiche e competenze (e non può operare in qualità di consulente o professionista esterno).
Vediamole:
- assolvimento dell’obbligo scolastico ed esperienza professionale qualificata, nello specifico campo, di almeno due anni per pulizia e disinfezione e di almeno tre anni per le altre attività in qualità di dipendente qualificato, familiare collaboratore, socio partecipante al lavoro o titolare d’impresa;
- attestato di qualifica tecnica di formazione professionale;
- diploma di istruzione secondaria superiore in materia tecnica attinente l’attività;
- diploma universitario o di laurea in materia tecnica utile ai fini dello svolgimento dell’attività.
Nel caso di diploma o attestato, il corso di studio deve comprendere:
- due anni di chimica per le attività di pulizia e disinfezione;
- nozioni di scienze naturali e biologiche per le altre attività.
Vediamo, ora, i requisiti economico-finanziari dell’impresa di pulizia, necessari per l’iscrizione alla Camera di Commercio.
3. Requisiti economico-finanziari
I requisiti economico-finanziari richiesti per l’iscrizione alla Camera di Commercio da parte di una impresa di pulizia sono essenzialmente 3, molto semplici:
- iscrizione all’INPS e all’INAIL di tutti coloro che prestano opera nell’impresa;
- assenza di protesti cambiari negli ultimi 5 anni a carico dei titolari di ditte individuali, dei soci per le società di persone, degli amministratori per le società di capitale e per le società cooperative, salvo riabilitazione oppure integrale pagamento di debiti;
- possesso di un conto corrente bancario intestato all’azienda.
Conclusioni
Come vedi, l’iscrizione alla Camera di Commercio da parte delle imprese di pulizia è subordinata al possesso di una serie di requisiti obbligatori, ai quali non si può in alcun modo derogare.
Per certificare questi requisiti è necessario compilare una serie di moduli, disponibili presso gli uffici territoriali delle Camere di Commercio o sui rispettivi siti web.
da Redazione | 30-09-2021 | Novità
L’ONBSI si rivolge ai lavoratori dipendenti impiegati presso imprese esercenti servizi di pulizia, servizi integrati e multiservizi, che applicano il CCNL di settore; si tratta, quindi, di una platea molto ampia, che abbiamo precedentemente delineato qui.
Quando si parla di attività di pulizia, però, si tende a fare molta confusione.
In particolare, in quest’ultimo anno e mezzo influenzato dalla Pandemia in corso, si è fatto un utilizzo spesso scorretto di termini come disinfezione, disinfestazione, sanificazione, quasi come se fossero sinonimi.
In realtà, le attività di pulizia sono classificate e definite dal punto di vista normativo dal decreto 7 luglio 1997, n. 274, “Regolamento di attuazione degli articoli 1 e 4 della legge 25 gennaio 1994, n. 82, per la disciplina delle attività di pulizia, di disinfezione, di disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione.”
Facciamo chiarezza.
I 5 settori di attività
Il decreto succitato presenta una suddivisione delle attività di pulizia in 5 settori, poi definiti in modo più preciso già nell’articolo 1 dello stesso.
I settori sono i seguenti:
- attività di pulizia;
- attività di disinfezione;
- attività di disinfestazione;
- attività di derattizzazione;
- attività di sanificazione.
È possibile, com’è facile intuire, che una singola impresa svolga tutte queste attività, nel rispetto dei requisiti previsti dalle legge, o solo alcune di esse, spesso difficili da separare in modo netto.
In cosa consistono queste 5 attività?
In cosa consistono, esattamente, queste 5 sfere di attività? Vediamo cosa dice, a tal proposito, l’articolo 1 del decreto n. 274/97, aggiungendo, laddove necessario, qualche piccolo approfondimento o chiarimento.
1. Attività di pulizia
Rientrano in questa definizione le attività che “riguardano il complesso di procedimenti e operazioni atti a rimuovere polveri, materiale non desiderato o sporcizia da superfici, oggetti, ambienti confinati ed aree di pertinenza”.
In parole più semplici, la pulizia non è altro che la rimozione di sporcizia dagli ambienti e dalle superfici. Un esempio? Spazzare il pavimento o togliere la polvere.
2. Attività di disinfezione
Le attività di disinfezione sono quelle che “riguardano il complesso dei procedimenti e operazioni atti a rendere sani determinati ambienti confinati e aree di pertinenza mediante la distruzione o inattivazione di microrganismi patogeni”.
Semplificando, è una pulizia più approfondita, che prevede l’impiego di prodotti e sostanze (ad esempio la candeggina) capaci di uccidere batteri, virus e altri agenti patogeni.
3. Attività di disinfestazione
Con il termine disinfestazione si intendono tutte quelle attività che “riguardano il complesso di procedimenti e operazioni atti a distruggere piccoli animali, in particolare artropodi, sia perché parassiti, vettori o riserve di agenti infettivi sia perché molesti e specie vegetali non desiderate”.
Quindi, la disinfestazione consiste nell’utilizzo di particolari tecniche e sostanze capaci di rimuovere completamente la presenza di parassiti, insetti, piccoli animali, che possono portare virus e malattie o distruggere le coltivazioni.
Un classico esempio è la disinfestazione contro le zanzare nel periodo estivo.
La disinfestazione può essere integrale, se rivolta a tutte le specie infestanti, o mirata, se rivolta a un singola specie.
4. Attività di derattizzazione
Rientrano nella categoria delle attività di derattizzazione quelle che “riguardano il complesso di procedimenti e operazioni di disinfestazione atti a determinare o la distruzione completa oppure la riduzione del numero della popolazione dei ratti o dei topi al di sotto di una certa soglia”.
In questo caso il nome dell’attività non lascia spazio ai dubbi e si riferisce quindi alla rimozione o alla riduzione del numero di topi e ratti in una determinata zona, ad esempio attraverso l’utilizzo di trappole da disporre in alcuni punti strategici.
5. Attività di sanificazione
Si definiscono attività di sanificazione tutte quelle che “riguardano il complesso di procedimenti e operazioni atti a rendere sani determinati ambienti mediante l’attività di pulizia e/o di disinfezione e/o di disinfestazione ovvero mediante il controllo e il miglioramento delle condizioni del microclima per quanto riguarda la temperatura, l’umidità e la ventilazione ovvero per quanto riguarda l’illuminazione e il rumore”.
Si tratta, come puoi leggere, di una procedura molto più complessa e sfaccettata, che comprende anche attività di pulizia, disinfezione e disinfestazione e che riguarda diversi aspetti dai quali dipende la salubrità degli ambienti.
Quali attività sono escluse
Non tutte le attività riconducibili a pulizia, disinfezione, disinfestazione e sanificazione rientrano nell’applicazione della normativa.
Come indicato nella Circolare M.I.C.A. prot. 500219 del 08.01.2001, sono escluse, infatti, le seguenti attività:
- pulizia di caminetti;
- espurgo di pozzi neri;
- sterilizzazione di terreni e ambienti;
- pulizia di arenili, strade, piazze, cigli stradali;
- manutenzione e pulizia di giardini, corsi d’acqua, sentieri;
- attività di disinfestazione o fumigazione, in locali confinati, di merci e derrate per mezzo di gas tossici.
Il dibattito sul tema della sanificazione
Sul tema della sanificazione si è generato un enorme dibattito, in particolare durante la Pandemia, che ha richiesto questo tipo di attività con maggiore frequenza rispetto al passato, creando non pochi disagi alle imprese di pulizia che offrono questo tipo di servizio.
A diradare la nebbia e i dubbi è intervenuta l’Agenzia delle Entrate, chiarendo che le imprese che svolgono attività di pulizia e disinfezione sono abilitate anche alla sanificazione, perché le prime due svolte in successione rappresentano azione di sanificazione, anche per quanto riguarda il contenimento della diffusione del virus Sars-CoV-2.