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La movimentazione manuale dei carichi e le posture incongrue

La movimentazione manuale dei carichi e le posture incongrue

I dati INAIL sugli infortuni sul lavoro nel 2021

Il 2021 si è chiuso con un incremento degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali rispetto al 2020. È quanto emerge dai dati riportati nella Relazione annuale 2021 dell’INAIL pubblicata lo scorso 25 luglio.

La Relazione ci dice infatti che, escludendo i casi COVID-19, “gli infortuni riconosciuti sul lavoro sono stati 349.643, di cui il 17,5% ‘fuori dell’azienda’ (cioè ‘in occasione di lavoro con mezzo di trasporto’ o ‘in itinere’)” mentre gli infortuni mortali accertati sul lavoro sono 685, di cui 298, il 43,5%, ‘fuori dell’azienda’”. In aumento anche le patologie di origine professionale denunciate, che “sono state poco più di 55 mila, in crescita del 22,8% rispetto al 2020”.

I numeri ci dicono che dobbiamo rispondere con azioni concrete e dirette per individuare quelle misure che possono eliminare, o almeno ridurre, il fenomeno degli infortuni e delle malattie professionali.

L’esperienza, gli studi e le analisi delle dinamiche infortunistiche degli ultimi anni hanno evidenziato però che non possiamo affidarci solo all’attività di vigilanza, sia istituzionale che aziendale, come strumento esaustivo nella gestione della salute e sicurezza dei lavoratori. Oltre alla vigilanza “tradizionale”, quello che serve è un vero e proprio cambio di mentalità da parte di tutti i soggetti coinvolti, compresi i lavoratori stessi.

La nuova figura del preposto, come delineata dalla mini riforma del D.L. 146/2021, va in questa direzione. Inoltre, va ricordato il comma 1 dell’art. 20 del D. Lgs. 81/2008 che individua nel lavoratore stesso il soggetto che per primo ha l’obbligo di adoperarsi per proteggere se stesso e chi gli lavora intorno. Questo cambio di marcia si rende ancor più necessario per la gestione dei rischi per la salute, in particolare per gli aspetti ergonomici del lavoro.

Leggi il nostro approfondimento L’organizzazione aziendale della sicurezza

La movimentazione manuale dei carichi e le posture incongrue

In questo articolo ci soffermiamo in particolare su due tipologie di rischi ergonomici che caratterizzano anche l’attività di pulizia e sanificazione: la movimentazione manuale dei carichi (MMC) e le posture incongrue e disagevoli. Entrambe afferiscono alla sfera della “ergonomia”, scienza che si occupa di studiare il comportamento umano al fine di prevenire l’insorgenza di malattie professionali o di infortuni legati ad attività lavorative che possono, alla lunga, debilitare il lavoratore.

In sostanza, il concetto di rischio ergonomico riguarda tutte quelle attività che mettono potenzialmente a rischio il benessere psicofisico di una persona. Nel settore dei Servizi di Pulizia, Servizi Integrati/Multiservizi, ad esempio, le lavoratrici e i lavoratori risultano esposti a questo rischio nelle attività che richiedono sollevamenti e/o spinte, mantenimento di posture fisse o particolari e movimenti ripetitivi, oppure che si svolgono in un ambiente non ottimale. Tali attività possono portare allo sviluppo di patologie a muscoli e articolazioni.

Le attuali strategie per abbattere gli infortuni e, soprattutto, l’insorgenza di malattie professionali si basano sul principio della cosiddetta “ergonomia preventiva”, il cui scopo è individuare e predisporre provvedimenti nella fase di progettazione del processo di lavoro. Si possono invece utilizzare i principi della cosiddetta “ergonomia correttiva” nei casi in cui il processo sia già definito.

Per questi motivi, nel posto di lavoro è fondamentale riconoscere e prevenire questi tipi di rischi, tanto che l’attuale normativa sulla sicurezza sul lavoro stabilisce che il datore di lavoro è tenuto a operare una valutazione dei rischi ergonomici e a inserire tale valutazione all’interno del Documento di valutazione dei rischi.

Di seguito troviamo rappresentate alcune tipologie di disturbo muscolo-scheletrico (DMS) che colpiscono con maggior frequenza i lavoratori.

Il quadro normativo

Il quadro normativo attuale è rappresentato innanzitutto da diverse Direttive Europee. In particolare la direttiva quadro, Dir. 89/391/CEE, che impone ai datori di lavoro l’adozione di misure preventive volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori.

L’obbligo di valutazione dei rischi comprende tutti i rischi e le condizioni di natura ergonomica, tra cui il lavoro ripetitivo, le operazioni di spinta e di traino, i movimenti e le posizioni di lavoro e la movimentazione manuale.

Oltre a questa, ci sono altre Direttive che si occupano della prevenzione dei disturbi muscolo-scheletrici. La stessa “Direttiva Macchine” (D. Lgs. n° 17 del 27/1/2010) indica che le macchine di nuova progettazione, o quelle vecchie che subiscono variazioni costruttive o di destinazione d‘uso, devono essere conformi a una serie di requisiti di sicurezza e di ergonomia.

In Italia il D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. dedica il Titolo VI e l’Allegato XXXIII alla movimentazione manuale dei carichi. In particolare l’art. 168, relativo agli obblighi del datore di lavoro, stabilisce che 

“il datore di lavoro adotta le misure organizzative necessarie e ricorre ai mezzi appropriati, in particolare attrezzature meccaniche, per evitare la necessità di una movimentazione manuale dei carichi da parte dei lavoratori”.

Inoltre l’All. XXXIII specifica che 

“le norme tecniche della serie ISO 11228 (parti 1-2-3) relative alle attività di movimentazione manuale (sollevamento, trasporto, traino, spinta, movimentazione di carichi leggeri ad alta frequenza) sono da considerarsi tra quelle previste all’articolo 168, comma 3”.

Nel dicembre 2021 è stato pubblicato il D. L. n. 146 che ha modificato il D. Lgs. n. 81, introducendo l’obbligo di formazione per il datore di lavoro, di nomina del preposto in tutte le attività e modifiche al ruolo dello stesso.

Le prospettive per il futuro

L’Unione Europea già dal 2002 ha definito prioritaria l’attività di prevenzione dei disturbi muscolo-scheletrici (DMS) in ambito lavorativo. La stessa Commissione Europea ritiene che i DMS siano “una delle malattie professionali più gravi e diffuse”.

L’Italia si è fatta promotrice, a fine 2020, di una campagna europea con lo slogan “Alleggeriamo il carico!”. La campagna europea è coordinata a livello nazionale dalla Direzione centrale prevenzione dell’INAIL. Obiettivo della campagna è quello di sensibilizzare su questa tematica lavoratrici e lavoratori, datori di lavoro, associazioni professionali e parti sociali, istituzioni e opinione pubblica.

La campagna europea ci ricorda che le migliori strategie si basano sull’uso combinato di più strumenti, essendo l’origine dei DMS multifattoriale. Ad esempio possono essere utilizzati la riorganizzazione dei posti di lavoro, la pianificazione del lavoro, la turnazione del personale esposto ai rischi e il cambio mansione periodico.

Aspetto importante è l’attività di formazione e addestramento sulle corrette posture svolta da personale qualificato direttamente sul posto di lavoro. Oltre a questo non va dimenticato l’uso di macchine e attrezzature in sostituzione delle attività manuali (ad esempio lucidatrici, spazzatrici, ecc). 

Oltre all’automazione, sono in fase di studio gli esoscheletri da indossare che hanno l’obiettivo di migliorare la postura. Un articolo del 10 febbraio 2022, pubblicato sul Corriere della Sera, riportava la notizia di un progetto di Iuvo, spin-off della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, per costruire tecnologie indossabili con l’obiettivo di migliorare le condizioni di lavoro degli operatori che svolgono movimentazione manuale dei carichi. Si tratta, appunto, di esoscheletri per il supporto della zona lombare e dei muscoli della schiena, che solitamente vengono stimolati durante le attività di sollevamento e di movimentazione pesi. Il sistema ha l’obiettivo di dare benefici a breve e lungo termine, riducendo lo sforzo fisico e la sensazione di fatica.

Un’altra azienda che collabora al progetto, la Comau, specializzata in sistemi e prodotti avanzati per l’automazione industriale, ha prodotto alcuni anni fa un esoscheletro (Mate), che ha dimostrato una effettiva riduzione dello sforzo muscolare per il 30% dei lavoratori, una riduzione della pressione muscolare degli arti superiori per il 25% e un miglioramento della postura per il 50%. Il modello MateXT è invece la versione per chi lavora in condizioni difficili in ambiente industriale e all’aperto, progettato per supportare l’operatore durante l’esecuzione di attività che richiedono le braccia sollevate.

Dello scorso giugno invece la notizia, pubblicata sul portale puntosicuro.it, della collaborazione tra Istituto Italiano di Tecnologia (IIT) e il Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti e insediamenti antropici dell’INAIL che insieme hanno realizzato, nell’ambito del progetto “Sistemi Cibernetici Collaborativi”, tre prototipi di dispostivi robotici indossabili. I dispositivi agiscono in modo specifico per alleggerire gli sforzi e la fatica dell’operatore alla schiena e al tronco, alle spalle, e ai gomiti.

Con l’uso di questi dispositivi, in base al lavoro svolto, si ha una riduzione dello sforzo fisico fino al 40% e un conseguente guadagno in termini di riduzione di infortuni e, soprattutto, di malattie professionali.

Terminiamo segnalando che, in linea con quanto sopra, anche il D. L. n. 36/2022 recante “Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)” prevede nuove specifiche misure per il contrasto agli infortuni.

Infine l’art. 20, “Misure per il contrasto del fenomeno infortunistico nell’esecuzione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per il miglioramento degli standard di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro”, prevede che l’INAIL promuova appositi protocolli di intesa con aziende e gruppi industriali per l’attivazione, ad esempio, di progetti di ricerca e sperimentazione di soluzioni tecnologiche in materia, tra l’altro, di robotica, esoscheletri, sensoristica per il monitoraggio degli ambienti di lavoro, materiali innovativi per l’abbigliamento lavorativo, dispositivi di visione immersiva e realtà aumentata, per il miglioramento degli standard di salute e sicurezza sul lavoro, nonché di iniziative congiunte di comunicazione e promozione della cultura della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

ONBSI è al fianco alle donne vittime di violenza, sempre

ONBSI è al fianco alle donne vittime di violenza, sempre

Nei primi nove mesi del 2022 sono 82 le donne uccise in ambito familiare e domestico. Nello stesso periodo, le chiamate raccolte dal numero antiviolenza sono 2.966. L’Istat stima che circa il 31,5% delle donne tra i 16 e i 70 anni abbia subito una forma di violenza. 

Dietro ogni numero c’è una persona con sogni, speranze e desideri.

La violenza, sia essa fisica o psicologica, è inaccettabile. ONBSI esprime la più assoluta vicinanza alle donne vittime di maltrattamenti, abusi e violenze di ogni genere. Il silenzio e la solitudine non sono la risposta: il primo passo per uscire dall’incubo dei soprusi è rivolgersi a una delle tante organizzazioni pronte a fornire loro tutto il supporto di cui hanno bisogno.

In caso di necessità – per denunciare un caso di stalking, una violenza o anche solo per ricevere un consiglio o un aiuto – è possibile contattare il numero gratuito 1522, attivo tutti i giorni, 24 ore su 24, o visitare il sito www.1522.eu.

L’organizzazione aziendale della sicurezza

L’organizzazione aziendale della sicurezza

Parlare di sicurezza sul lavoro in ambito aziendale significa riferirsi a una struttura organizzata dal datore di lavoro, secondo un modello organizzativo e gestionale, per definire e attuare la politica di salute e sicurezza.

Gli attori dell’organizzazione aziendale della sicurezza

Il D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. delinea da un lato un sistema di gestione della sicurezza sul lavoro di tipo piramidale e a cascata, di cui fanno parte figure diverse con compiti specifici, dall’altro risente delle influenze dei sistemi di gestione, il che si traduce nella necessaria responsabilizzazione di ogni singolo attore del processo di lavoro e nel coinvolgimento del lavoratore.

Lo schema piramidale vede al vertice il datore di lavoro, destinatario dei principali obblighi, di cui due “non delegabili”, previsti appunto dall’art. 17, ovvero la redazione della valutazione dei rischi e la nomina del RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione). Gli altri obblighi possono essere delegati al/i dirigente/i secondo il principio della delega prevista dall’art. 16.

Sempre nell’ambito dell’organizzazione aziendale per la sicurezza non si può non richiamare l’importanza degli addetti alle emergenze, nominati dal datore di lavoro o dal/i dirigente/i, formati e addestrati alle gestione delle diverse situazioni emergenziali che si possono verificare in ambito lavorativo (incendio, terremoto, infortunio, ecc).

Alla base del funzionamento dell’organizzazione si trovano i lavoratori, che vivono in prima persona le problematiche connesse alla sicurezza del proprio lavoro.

Un ruolo importante ricoprono il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza territoriale (RLST) e il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza del Sito Produttivo (RLSSP). Essi hanno la fondamentale funzione di rappresentare i lavoratori al fine di tutelare la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, fare proposte in termini di prevenzione e promuovere la cultura della sicurezza all’interno dei luoghi di lavoro.

Per garantire un efficace funzionamento del sistema di prevenzione è fondamentale che le lavoratrici e i lavoratori conoscano la struttura e il funzionamento dell’organizzazione aziendale per la sicurezza. Una recente indagine che abbiamo condotto, e che ha visto lavoratrici e lavoratori impegnati nella compilazione di un questionario su questi temi, ha tuttavia evidenziato come il livello di conoscenza in materia non sia ancora del tutto soddisfacente.

La mini-riforma del dicembre 2021 e il rafforzamento della figura del preposto

Nel dicembre 2021, il legislatore ha apportato modifiche in merito agli obblighi e ai compiti delle figure della sicurezza, anche a seguito dei due anni di Pandemia COVID-19 e a un 2021 chiuso con troppi infortuni, andando a rafforzare in modo particolare la figura del preposto. Un intervento legislativo a lungo atteso, volto a implementare gli strumenti necessari per una crescita e un miglioramento dei livelli di sicurezza in azienda.

La mini-riforma, avvenuta con la conversione (Legge 17 dicembre 2021, n. 215) del D.L. 21 ottobre 2021, n. 146, recante “Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili”, introduce modifiche importanti con l’obiettivo di aumentare il livello di prevenzione nelle aziende, prevedendo ad esempio nuove attività di formazione, nuovi obblighi e responsabilità per il datore di lavoro e il dirigente e un nuovo ruolo per il preposto. Inoltre, allarga la sfera e le competenze degli organi di vigilanza e prevede sanzioni più pesanti a carico del datore di lavoro e degli altri soggetti responsabili.

L’intento del Decreto è aumentare i livelli di sicurezza, incidendo sul numero di infortuni e malattie professionali, e di vigilanza, conferendo in previsione nuove e maggiori funzioni di vigilanza all’Ispettorato Nazionale del Lavoro accanto ai Dipartimenti di Prevenzione delle ASL. L’INL stesso ha emanato una Circolare, la n. 01/2022, per fare chiarezza in merito all’applicabilità della nuova normativa.

In questa mini-riforma sono stati modificati l’Allegato I e diversi articoli (in particolare gli artt. 7, 8, 13, 14, 18, 19, 37, 51, 52, 55, 56, 79 e 99), tra cui alcuni inerenti gli obblighi e le responsabilità che investono il datore di lavoro, il dirigente e il preposto.

Il nuovo articolo 18, al comma 1 lett. b-bis, introduce l’obbligo di individuazione del preposto in tutte le aziende:

1. Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all’articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:

b-bis) individuare il preposto o i preposti per l’effettuazione delle attività di vigilanza di cui all’articolo 19. I contratti e gli accordi collettivi di lavoro possono stabilire l’emolumento spettante al preposto per lo svolgimento delle attività di cui al precedente periodo. Il preposto non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività”.

Il nuovo disposto rende obbligatoria una figura della sicurezza che in precedenza era a discrezione del datore di lavoro, quindi facoltativa.

L’importanza del nuovo ruolo del preposto nella gestione operativa della sicurezza nei luoghi di lavoro è ribadita anche nel nuovo art. 26, che richiede la comunicazione del nominativo del preposto nei contratti di appalto e subappalto:

1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all’impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all’interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell’ambito dell’intero ciclo produttivo dell’azienda medesima, sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l’appalto o la prestazione di lavoro autonomo:

8-bis. Nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, i datori di lavoro appaltatori o subappaltatori devono indicare espressamente al datore di lavoro committente il personale che svolge la funzione di preposto”.

C’è un cambiamento anche nel ruolo e nelle responsabilità del preposto.

Il nuovo art. 19, accanto ai tradizionali obblighi di “sovrintendere e vigilare”, gli attribuisce l’obbligo di intervenire in modo concreto per interrompere o modificare un comportamento a rischio:

1. In riferimento alle attività indicate all’articolo 3, i preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono: a) sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di rilevazione di comportamenti non conformi alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale, intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza. In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza della inosservanza, interrompere l’attività del lavoratore e informare i superiori diretti”.

Inoltre, è stata introdotta anche la lettera f-bis:

f-bis) in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, se necessario, interrompere temporaneamente l’attività e, comunque, segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate”.

La nuova figura del preposto, pur senza però far venire meno o alleggerire l’obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro e al dirigente, è indubbiamente maggiormente responsabilizzata rispetto al passato. Dovrà certamente essere aggiornata e integrata la formazione di questa figura, che diventa un elemento sempre più importante nella gestione “on job” della sicurezza e si configura sempre più come elemento cardine nel far funzionare il sistema della sicurezza sul lavoro.

L’entrata in vigore di alcuni adempimenti del DL 146/2021 è soggetta alla sottoscrizione di uno specifico Accordo Stato Regioni che avrebbe dovuto essere promulgato entro il 30/06/2022.

Il nuovo art. 37, al comma 2, prevede che “entro il 30 giugno 2022, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adotta un accordo nel quale provvede all’accorpamento, alla rivisitazione e alla modifica degli accordi attuativi del presente decreto in materia di formazione”.

La formazione del datore di lavoro

Il comma 7 dell’art. 37, inoltre, introduce per la prima volta l’obbligo formativo anche a carico del datore di lavoro a prescindere dal fatto che ricopra direttamente il ruolo di RSPP in azienda:

7. Il datore di lavoro, i dirigenti e i preposti ricevono un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, secondo quanto previsto dall’accordo di cui al comma 2”.

Spetterà all’Accordo richiamato definire il ruolo del datore di lavoro in rapporto al Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale, la durata e i contenuti della formazione, e se debba essere correlata alla gravità del rischio d’impresa.

La nuova normativa antincendio

La vigente normativa antincendio, rappresentata dal D.M. 10/03/1998, andrà in pensione a inizio settembre 2022.

Aspettavamo da molti anni questo necessario cambiamento normativo, che interviene  a distanza di molti anni dalla Circ. 23/02/2011 dei VVF.. Circolare che per prima cercava di colmare alcune importanti lacune del D.M. 10/03/1998 come, ad esempio, l’aggiornamento delle attività formative.

Il nuovo decreto, che disciplinerà la formazione, non riguarda solo gli addetti alle emergenze, ma individuerà i requisiti anche per i formatori antincendio, andando a qualificare maggiormente l’erogazione della formazione e aumentando implicitamente anche la qualità e l’efficacia dell’attività formativa stessa.

Guarda il nostro video sull’organizzazione aziendale della sicurezza

Gli uffici di ONBSI rimarranno aperti anche ad agosto

Gli uffici di ONBSI rimarranno aperti anche ad agosto

La sicurezza sul lavoro e la tutela delle aziende, delle lavoratrici e dei lavoratori delle Pulizie non vanno in vacanza. Ecco perché gli uffici di ONBSI rimarranno aperti per tutto il mese di agosto, a eccezione di lunedì 15.

Rimarrà sempre attivo anche il Portale S.I.ONBSI, tramite il quale le lavoratrici e i lavoratori iscritti a ONBSI con un’anzianità contributiva continuativa di almeno 12 mesi possono accedere al Bando Indennità Emergenziale Conciliativa COVID-19 e richiedere un contributo solidale straordinario fino a un massimo di € 200.

In caso di necessità, infine, sarà possibile contattare il centralino al numero 06 4451738, attivo dal lunedì al venerdì, dalle 9:00 alle 17:00.

Cambio ai vertici di ONBSI: Marco Verzari e Lorenzo Mattioli la nuova Presidenza

Cambio ai vertici di ONBSI: Marco Verzari e Lorenzo Mattioli la nuova Presidenza

È con grande piacere che ONBSI dà il benvenuto alla nuova Presidenza: Marco Verzari (Presidente), Uiltrasporti UIL, e Lorenzo Mattioli (Vicepresidente), ANIP Confindustria. La decisione è stata presa nel corso dell’Assemblea dei Soci svoltasi oggi, giovedì 30 giugno a Roma, durante la quale sono stati nominati i nuovi membri del Comitato Direttivo.

Già membri del Comitato Direttivo di ONBSI, Verzari e Mattioli hanno maturato una lunga esperienza negli Enti bilaterali. La profonda conoscenza, da parte della nuova Presidenza, del mondo dei Servizi di Pulizia, Servizi Integrati/Multiservizi, contribuirà a consolidare il continuo processo di crescita dell’Ente e a rafforzare il suo impegno a favore degli operatori del Settore

ONBSI esprime stima e gratitudine nei confronti di Andrea Laguardia e Giovanni Daló, rispettivamente Presidente e Vicepresidente uscenti, e li ringrazia per il lavoro svolto con dedizione e professionalità in questi anni, gli ultimi dei quali caratterizzati da una Pandemia che ha fatto emergere con ancora più forza la centralità delle lavoratrici, dei lavoratori e delle imprese del Settore.