da Redazione | 08-10-2019 | Blog
Uno dei servizi centrali offerti dall’ente bilaterale ONBSI consiste nella formazione del personale.
La formazione costante e l’aggiornamento professionale rappresentano valori aggiunti per ogni realtà professionale, e diventa ancora più importante quando si opera in settori nei quali la sicurezza ricopre un ruolo centrale nella vita quotidiana dei lavoratori.
Non è un caso che il Testo Unico sulla Sicurezza – D.Lgs 09 aprile 2008 n. 81 – contenga un’intera sezione dedicata alla Formazione, Informazione e Addestramento del personale, nello specifico la sezione IV.
Sezione IV: Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti
L’articolo 37 del D.Lgs. 09 aprile 2008 n. 8 – il secondo contenuto all’interno della Sezione IV menzionata prima – non lascia spazio a interpretazioni.
Il datore di lavoro è tenuto a fornire a ciascun lavoratore impiegato in azienda una formazione adeguata sui temi della sicurezza sui luoghi di lavoro e sui rischi per la salute.
In particolare, bisogna prestare attenzione ai seguenti concetti, indicati nel testo di legge:
- concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza;
- rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell’azienda.
Oltre a una formazione generale su queste tematiche, è necessario anche un focus specifico sui rischi legati alle mansioni svolte dai lavoratori.
Essendo formazione del personale deve adattarsi all’orario di lavoro e agli eventuali cambi di mansioni nel corso del tempo e ripetuta periodicamente per aggiornamenti su nuove procedure, sostanze pericolose, rischi.
Per approfondire, consigliamo di consultare il testo di legge, qui.
Formazione professionale: oltre gli obblighi di legge
Come spesso accade, non basta approvare leggi e procedure per ottenere i risultati sperati.
Oltre gli obblighi di legge ai quali i datori di lavoro devono adeguarsi, è necessario diffondere in azienda una cultura della collaborazione, presentando la formazione on the job sulla sicurezza come una misura preventiva, e non solo come un obolo da dover in qualche modo pagare.
Una formazione di alta qualità può migliorare la vita dei lavoratori in modo concreto, riducendo gli incidenti sul lavoro e prevenendo i rischi connessi alle mansioni da svolgere.
Questo, però, è possibile solo se a una formazione adeguata fa seguito una una collaborazione attiva da parte dei lavoratori, che devono seguire le lezioni e impegnarsi a interiorizzare norme, procedure, best practices e nozioni.
Il disciplinare redatto da ONBSI
Come detto, ONBSI è in prima linea, affinché le imprese ed i lavoratori possano operare nel pieno rispetto delle normative, e si diffonda nel nostro settore la cultura della sicurezza e del contenimento del rischio.
A tale scopo, abbiamo sviluppato un “disciplinare”, specificatamente redatto per chi opera nel settore delle pulizie e della sanificazione.
L’applicazione di questo disciplinare contribuisce a diffondere, tra tutte le imprese aderenti ad ONBSI, le corrette prassi da seguire.
La coerenza operativa, in un settore così fortemente caratterizzato dal fenomeno dei cambi appalto, diventa determinante affinché anche i lavoratori in procinto di transitare da una impresa ad un’altra, trovino degli standard approvati già condivisi e conosciuti da utilizzare.
Abbiamo già sondato, in un primo campione di imprese, l’efficacia dell’applicazione degli standard definiti nel disciplinare, e a breve lanceremo un sondaggio tra i nostri lavoratori per misurare e promuovere il loro grado di consapevolezza delle metodologie da usare in sicurezza durante il normale svolgimento delle attività lavorative.
da Redazione | 25-09-2019 | Blog
Uno degli elementi più interessanti del CCNL pulizie/multiservizi, e particolarmente apprezzato dai lavoratori come forma di welfare contrattuale, è l’introduzione di un servizio di assistenza sanitaria integrativa.
Per i lavoratori, infatti, è previsto l’accesso ad una serie di prestazioni sanitarie gratuite e/o in concorso di spese, da usufruire presso strutture pubbliche e convenzionate.
Nello specifico, a introdurre l’assistenza sanitaria integrativa è l’articolo 69 del contratto collettivo.
Una novità introdotta con il rinnovo del 2011
Si tratta di una novità prevista dal rinnovo contrattuale del 31/05/2011.
Infatti, nella stesura originale del 19/12/2007 non era presente nessuna menzione ad un’assistenza sanitaria.
L’art. 69 originale era, in effetti, l’attuale articolo 70: “Inscindibilità delle disposizioni del contratto”.
Vediamo insieme alcuni dettagli.
Caratteristiche del piano di assistenza sanitaria integrativa
Come accennato, l’articolo 69 del CCNL di categoria indica le caratteristiche e le modalità di accesso/erogazione dei servizi di assistenza sanitaria integrativa previsti per i lavoratori.
Secondo quanto previsto da chi ha siglato il contratto collettivo, a gestire l’assistenza sanitaria integrativa sarà un unico Fondo, per tutti gli addetti al settore, e fornirà prestazioni omogenee a prescindere dall’orario contrattuale.
Per l’iscrizione all’assistenza sanitaria integrativa è previsto un contributo una tantum a carico dell’impresa.
Dal 1 luglio 2013 il datore di lavoro è tenuto a corrispondere al Fondo un contributo ordinario pari a:
- 4,00 euro mensili per dodici mensilità per ciascun lavoratore con orario settimanale medio fino a 28 ore;
- 6,00 euro mensili per dodici mensilità per i lavoratori con un parametro orario settimanale medio superiore a 28 ore.
Il versamento del contributo previsto dà diritto ai lavoratori all’accesso ad un Piano sanitario molto articolato, gestito dal Fondo ASIM.
Le prestazioni sanitarie sono garantite da UniSalute.
È possibile visionare il Piano sanitario cliccando qui.
Il Fondo ASIM per i lavoratori del comparto pulizia/multiservizi
Il Fondo ASIM – il Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa del Settore Delle Imprese Esercenti Servizi di Pulizia, Servizi Integrati/Multiservizi – costituito dalle parti sociali nel 2013, nasce in attuazione di quanto contenuto nel rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (C.C.N.L.) del 31 maggio 2011.
Il Fondo, operativo dall’ottobre del 2014, ha lo scopo di garantire trattamenti di assistenza sanitaria integrativa al Servizio Sanitario Nazionale ai lavoratori regolarmente iscritti.
Essendo un fondo negoziale, hanno diritto alle prestazioni del Fondo ASIM tutti i lavoratori a tempo indeterminato ai quali si applica il C.C.N.L. “per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di pulizia e servizi integrati/multiservizi” e/o contratti simili che ne fanno esplicita menzione.
Nel poco tempo trascorso dalla sua costituzione il Fondo ASIM ha percorso tanta strada ed ha raccolto enormi successi. Più di 210mila lavoratori oggi sono in copertura e oltre 3000 sono le imprese che hanno aderito sin qui.
Per approfondire, invitiamo a consultare il sito web del Fondo ASIM.
da Redazione | 18-09-2019 | Blog
Le imprese del settore pulizie/multiservizi operano in prevalenza tramite il meccanismo dell’appalto, sia quando il rapporto si svolge con una realtà privata sia nel caso si tratti di pubblica amministrazione.
Pensiamo, ad esempio, ai servizi di pulizia negli ospedali o nelle scuole.
Com’è noto, ogni gara d’appalto ha una durata temporale limitata e predeterminata, questo vuol dire che l’azienda vincitrice sa che dovrà assumere del personale nella misura suggerita dalle necessità manifestate per un periodo di tempo preciso.
Ma cosa accade quando l’appalto finisce e, nel successivo, viene assegnato ad un’altra azienda del comparto pulizia/multiservizi?
Le sigle che hanno redatto e firmato il Contratto Collettivo Nazionale dei Lavoratori di categoria, e che rappresentano più di 380.000 lavoratori e oltre 3.500 imprese, hanno pensato anche a questa eventualità, soffermandosi più volte sul concetto di appalto e, nello specifico, sulla cessazione dello stesso.
Cessazione di Appalto nel comparto pulizie/multiservizi
Nell’articolo 4 del CCNL per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di pulizia e servizi integrati/multiservizi, denominato Cessazione di Appalto, si legge quanto segue:
“Rilevato che il settore è caratterizzato, nella generalità dei casi, dalla produzione dei servizi tramite contratti di appalto e che da questo conseguono frequenti cambi di gestione fra le imprese con
risoluzione di rapporti di lavoro da parte dell’impresa cedente e predisposizione delle necessarie risorse lavorative, con assunzioni ex novo, da parte dell’impresa subentrante, le Parti intendono tenere conto, da un lato, delle caratteristiche strutturali del settore medesimo e delle attività delle imprese e, dall’altro, dell’obiettivo di tutelare nel modo più concreto i livelli complessivi della occupazione.”
Come è evidente, chi ha redatto il CCNL ha preso in considerazione la natura delle imprese del settore, caratterizzate da commesse acquisite tramite appalto nella maggioranza dei casi, mettendo subito in chiaro l’obiettivo principale: salvaguardare aziende, lavoratori e anche i committenti.
Sì, perché la cessazione di un appalto si tradurrebbe, senza le misure che andremo ad elencare tra un attimo, in perdita di posti di lavoro e difficoltà di gestione per le aziende.
Come si procede in questi casi?
In caso di cessazione d’appalto, l’azienda uscente nei 15 giorni precedenti il termine dei lavori lo comunica alle sigle sindacali coinvolte, indicando il numero di addetti interessati (operanti da almeno 4 mesi).
Dall’altro lato, l’azienda subentrante deve comunicare dell’assegnazione dell’appalto.
Le situazioni possibili sono due:
- laddove le condizioni del nuovo appalto risultino identiche a quello precedente, l’azienda subentrante si impegna ad integrare il personale impiegato da quella uscente e operante almeno nei 4 mesi precedenti la cessazione, senza periodo di prova. Sono esclusi eventuali lavoratori uscenti per decesso, pensionamento, dimissioni;
- in caso di condizioni differenti, saranno le sigle sindacali e gli enti territoriali preposti a riunirsi per trovare una mediazione tra le esigenze dell’azienda subentrante e i lavoratori uscenti.
L’ONBSI, l’ente bilaterale che accoglie le istanze del Settore, ha tra i suoi Progetti istituzionali quello di monitorare la gestione di questo importante fenomeno contrattuale e per questo motivo ha iniziato a programmare lo sviluppo di uno specifico portale per la gestione del cosiddetto “cambio appalto”.
Garantire gli interessi generali è sempre stato di vitale importanza per le sigle sindacali e datoriali che hanno redatto e firmato il CCNL pulizia/multiservizi e quanto riportato nell’articolo n.4 ne è prova lampante.
da Redazione | 10-09-2019 | Blog
Il CCNL per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di pulizia e servizi integrati/multiservizi (CCNL Multiservizi) disciplina i rapporti di lavoro tra le aziende del settore imprese di pulizia e servizi integrati/multiservizi ed il personale dipendente, in tutto il territorio nazionale.
Ma quali sono i settori specifici che rientrano nella sfera di applicazione del CCNL Multiservizi?
In effetti, il termine “multiservizi” potrebbe generare dubbi nell’individuare le imprese che appartengono a questo settore produttivo per coloro che si avvicinano per la prima volta.
In questo, ci viene in soccorso il testo del contratto collettivo.
Sfera di applicazione CCNL Multiservizi: elenco dettagliato
All’interno del testo del CCNL è presente un elenco di tutti i settori interessati dallo stesso, che coinvolgono (Dati Osservatorio ONBSI) più di 380.000 lavoratori e 3.500 imprese dislocati su tutto il territorio nazionale.
Lo riportiamo di seguito:
- servizi di pulimento, disinfezione, sanificazione, disinfestazione e derattizzazioni civili, industriali, ospedaliere, domiciliari, etc.;
- servizi di manutenzione di aree verdi, impianti e macchinari industriali, immobili, beni mobili, ripulitura muri da scritte e graffiti, strade e segnaletica orizzontale e verticale in aree confinate,
piscine, spiagge, arenili, etc.; - servizi di conduzione e gestione impianti termici, di climatizzazione, elettrici, idraulici, etc.;
- servizi di controllo accessi, servizi ausiliari museali, fieristici e congressuali, come reception, accoglienza, accompagnamento, custodia di locali, edifici, aree, etc.;
- servizi di sanificazione ambientale: disinfezione, disinfestazione, derattizzazione, etc.;
- servizi generali: servizi copia, centralino, distribuzione cancelleria e posta interna, fattorinaggio, barellaggio, movimentazione interna, etc.;
- servizi amministrativi: gestione condominiale, gestione utenze, autorizzazioni, licenze, imposte, fatturazioni, etc.;
- servizi alla ristorazione: trasporto e veicolazione pasti, riordino locali, lavaggio stoviglie, etc.;
- servizi di pulizia, di manutenzione e altri servizi in domicili privati;
- servizi ausiliari del trasporto: assistenza, rimessaggio, piccola manutenzione al trasporto pubblico (autobus, aeromobili, natanti, etc.);
- servizi ausiliari in area scolastica, sanitaria, industriale ed uffici pubblici e privati;
- servizi integrati in ambito fieristico, museale ed archeologico, comprese iniziative promozionali e manifestazioni ricreative e culturali, nonché i servizi di primo intervento antincendio, etc.;
- servizi di controllo degli accessi e custodia di aree, edifici ed attrezzature comprese la custodia e la gestione di parcheggi non a pagamento in aree confinate private, con l’ausilio di impianti
tecnologici e servizi cinofili; - servizi di fattorinaggio, custodia ed archiviazione documenti, trasporto documenti, servizi di biglietteria e informazioni anche telefoniche, con esclusione dei call-center, etc.;
- servizi ausiliari alla gestione di biblioteche ed esposizione libraria, gestione degli accessi, informazione al pubblico, movimentazione e trattamento fisico del materiale librario, come copertinatura, apposizione bande antitaccheggio, applicazione codici a barre, etc.
Come si può notare, il campo di applicazione del CCNL Multiservizi è davvero molto ampio e riguarda da vicino moltissime aziende operanti nei settori più disparati.
Si consiglia di verificare con il proprio commercialista il CCNL da applicare, in base al Codice attività.
È interessante evidenziare che il CNEL (Consiglio Nazionale Economia e Lavoro) – l’ente costituzionale che ha anche l’incarico di censire i CCNL – sta conducendo un’importante opera di mappatura che suggerisce l’applicazione del nostro CCNL a quelle imprese che operano con codici attività ATECO 81.10.00, 81.21.00, 81.22.02 e 81.29.10.
In particolare, si evidenzia che il nostro CCNL è codificato dall’INPS con il codice 119 e dal CNEL con il codice K511.
da Redazione | 04-09-2019 | Blog
Tra i compiti svolti dagli operatori delle pulizie è contemplato il lavaggio dei pavimenti, che può avvenire in modo manuale o tramite l’impiego di macchinari dedicati.
Come suggerisce il termine, con lavaggio manuale si intende la pulizia dei pavimenti utilizzando un carrello con mop o frange.
Il carrello è composto da due secchi di differenti colori, uno contenente la soluzione pulita e l’altro nel quale si conferisce la soluzione sporca, tramite lo strizzaggio del mop.
Come si effettua il lavaggio manuale dei pavimenti
Il lavaggio manuale dei pavimenti avviene seguendo una procedura standard, che prevede i seguenti passaggi:
- si stende la soluzione pulita sul pavimento, nello specifico su un’area di circa 4-5 mq;
- si lascia agire per qualche minuto. In caso di impiego di disinfettante, si deve attendere almeno 5 minuti o più;
- si strizza il mop nel secchio contenente la soluzione di recupero;
- si risciacqua il mop e lo si strizza;
- si reimmerge il mop nella soluzione pulita del secchio per iniziare nuovamente il ciclo di pulizia.
Laddove si trattasse di ambienti piccoli, si utilizza un carrello dotato di un solo secchio.
Per quanto riguarda il prodotto chimico da utilizzare per lavare i pavimenti, si fa una distinzione a seconda della tipologia di lavaggio:
- prodotto neutro per il lavaggio ordinario;
- prodotto sgrassante per eliminare lo sporco;
- prodotto disinfettante per disinfettare;
- prodotto disincrostante per le superfici da decalcificare.
Lavaggio manuale dei pavimenti: fattori di rischio
Effettuare il lavaggio manuale dei pavimenti espone l’operatore a diversi rischi, condizionati dall’ambiente e dai prodotti utilizzati.
Quali sono questi rischi?
- Scivolamento
- Urto contro arredi e piani di lavoro
- Caduta a causa di intralci vari, ad esempio cavi elettrici, pavimento non livellato, presenza di mobili e complementi d’arredo vari
- Lesioni traumatiche
- Strappi muscolari
- Fibrillazione da corrente
- Ustioni
- Irritazione a occhi, pelle, vie respiratorie
Questi utili rischi sono collegati al contatto con le sostanze chimiche.
I detergenti utilizzati possono essere irritanti per naso, gola, vie respiratorie, pelle e occhi – indicati con il simbolo Xi – o gravemente irritanti – indicati con il simbolo Xn.
Per quanto riguarda i prodotti disincrostanti, questi possono essere corrosivi e sono indicati con il simbolo C.
Fattori di rischio e prevenzione
Gli incidenti possono capitare, ma applicando alcune norme preventive si può ridurre sensibilmente l’esposizione ai fattori di rischio prima elencati.
Quali sono queste misure preventive?
- formazione e informazione sui rischi legati all’utilizzo delle sostanze chimiche;
- conoscenza approfondita della scheda tecnica dei prodotti;
- utilizzo, laddove possibile, di prodotti a basso rischio;
- divieto di travaso in contenitori non idonei;
- non rimuovere l’etichetta dai prodotti;
- utilizzo dei DPI, dispositivi di protezione individuali.
Seguire pedissequamente le procedure rappresenta un’ottima difesa dai rischi collegati al lavaggio manuale dei pavimenti.
da Redazione | 12-12-2018 | Blog
A cosa si fa riferimento quando si parla di sanificazione no-touch? Per rispondere a questa domanda è necessario fare una premessa.
Nel corso degli ultimi decenni molte delle convinzioni – e delle conseguenti norme – relative all’igiene e alla trasmissione di batteri e microrganismi sono cambiate, migliorando in modo sostanziale la sanificazione degli ospedali e la salute di pazienti e personale.
In passato, infatti, vari studi rifiutavano l’ipotesi che l’ambiente inanimato in ospedale potesse rappresentare un pericolo per la trasmissione delle infezioni.
Negli ultimi 10 anni, invece, sono state numerose e sostanziali le evidenze scientifiche a dimostrare esattamente il contrario, ovvero che la contaminazione delle superfici intorno all’unità di degenza svolge un ruolo importante nella trasmissioni di microrganismi, in particolare i seguenti:
- Staphylococcus aureus (MRSA);
- Enterococcus resistente alla vancomicina (VRE);
- Clostridium difficile;
- Acinetobacter;
- Noravirus.
La letteratura scientifica più recente sottolinea la resistenza di questi microrganismi, che possono proliferare negli ambienti contaminati anche per mesi dopo le dimissioni del paziente infetto.
Gli effetti di una sanificazione inadeguata
Tutto questo portò ad una nuova consapevolezza: le superfici inanimate e gli ambienti nei quali si svolge la degenza dei pazienti non venivano sanificati in modo adeguato.
Si iniziò, così, a mettere in relazione i fattori, ad esempio il contagio tra un ex paziente infetto e un nuovo paziente che si trova a utilizzare gli stessi ambienti del precedente non sanificati, portando alla luce il problema.
La sanificazione ambientale poteva e doveva subire un drastico miglioramento, per ridurre i casi di contagio e la diffusione di patogeni nel corso del tempo.
Ecco che entra in campo la sanificazione no-touch. Vediamo insieme in cosa consiste.
Cos’è la sanificazione no-touch
Una sanificazione delle superfici inanimate e degli ambienti efficace deve cercare di ridurre al minimo le contaminazioni esterne, oltre a riuscire a raggiungere punti difficili da pulire manualmente.
Per questo è preferibile investire su sistemi di sanificazione no-touch, che effettuano la disinfezione in maniera automatica, senza l’intervento di nessun operatore, soprattutto nelle pulizie terminali alla dimissione del paziente.
La sanificazione no-touch può essere effettuata attraverso l’impiego di:
- vapore acqueo;
- perossido di idrogeno vaporizzato;
- emissione di raggi UV.
La sanificazione no-touch, quindi, consiste in un trattamento biocida, finalizzato alla distruzione di batteri, virus, muffa e spore presenti nell’ambiente contaminato.