L’organizzazione aziendale della sicurezza
Parlare di sicurezza sul lavoro in ambito aziendale significa riferirsi a una struttura organizzata dal datore di lavoro, secondo un modello organizzativo e gestionale, per definire e attuare la politica di salute e sicurezza.
Gli attori dell’organizzazione aziendale della sicurezza
Il D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. delinea da un lato un sistema di gestione della sicurezza sul lavoro di tipo piramidale e a cascata, di cui fanno parte figure diverse con compiti specifici, dall’altro risente delle influenze dei sistemi di gestione, il che si traduce nella necessaria responsabilizzazione di ogni singolo attore del processo di lavoro e nel coinvolgimento del lavoratore.
Lo schema piramidale vede al vertice il datore di lavoro, destinatario dei principali obblighi, di cui due “non delegabili”, previsti appunto dall’art. 17, ovvero la redazione della valutazione dei rischi e la nomina del RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione). Gli altri obblighi possono essere delegati al/i dirigente/i secondo il principio della delega prevista dall’art. 16.
Sempre nell’ambito dell’organizzazione aziendale per la sicurezza non si può non richiamare l’importanza degli addetti alle emergenze, nominati dal datore di lavoro o dal/i dirigente/i, formati e addestrati alle gestione delle diverse situazioni emergenziali che si possono verificare in ambito lavorativo (incendio, terremoto, infortunio, ecc).
Alla base del funzionamento dell’organizzazione si trovano i lavoratori, che vivono in prima persona le problematiche connesse alla sicurezza del proprio lavoro.
Un ruolo importante ricoprono il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza territoriale (RLST) e il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza del Sito Produttivo (RLSSP). Essi hanno la fondamentale funzione di rappresentare i lavoratori al fine di tutelare la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, fare proposte in termini di prevenzione e promuovere la cultura della sicurezza all’interno dei luoghi di lavoro.
Per garantire un efficace funzionamento del sistema di prevenzione è fondamentale che le lavoratrici e i lavoratori conoscano la struttura e il funzionamento dell’organizzazione aziendale per la sicurezza. Una recente indagine che abbiamo condotto, e che ha visto lavoratrici e lavoratori impegnati nella compilazione di un questionario su questi temi, ha tuttavia evidenziato come il livello di conoscenza in materia non sia ancora del tutto soddisfacente.
La mini-riforma del dicembre 2021 e il rafforzamento della figura del preposto
Nel dicembre 2021, il legislatore ha apportato modifiche in merito agli obblighi e ai compiti delle figure della sicurezza, anche a seguito dei due anni di Pandemia COVID-19 e a un 2021 chiuso con troppi infortuni, andando a rafforzare in modo particolare la figura del preposto. Un intervento legislativo a lungo atteso, volto a implementare gli strumenti necessari per una crescita e un miglioramento dei livelli di sicurezza in azienda.
La mini-riforma, avvenuta con la conversione (Legge 17 dicembre 2021, n. 215) del D.L. 21 ottobre 2021, n. 146, recante “Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili”, introduce modifiche importanti con l’obiettivo di aumentare il livello di prevenzione nelle aziende, prevedendo ad esempio nuove attività di formazione, nuovi obblighi e responsabilità per il datore di lavoro e il dirigente e un nuovo ruolo per il preposto. Inoltre, allarga la sfera e le competenze degli organi di vigilanza e prevede sanzioni più pesanti a carico del datore di lavoro e degli altri soggetti responsabili.
L’intento del Decreto è aumentare i livelli di sicurezza, incidendo sul numero di infortuni e malattie professionali, e di vigilanza, conferendo in previsione nuove e maggiori funzioni di vigilanza all’Ispettorato Nazionale del Lavoro accanto ai Dipartimenti di Prevenzione delle ASL. L’INL stesso ha emanato una Circolare, la n. 01/2022, per fare chiarezza in merito all’applicabilità della nuova normativa.
In questa mini-riforma sono stati modificati l’Allegato I e diversi articoli (in particolare gli artt. 7, 8, 13, 14, 18, 19, 37, 51, 52, 55, 56, 79 e 99), tra cui alcuni inerenti gli obblighi e le responsabilità che investono il datore di lavoro, il dirigente e il preposto.
Il nuovo articolo 18, al comma 1 lett. b-bis, introduce l’obbligo di individuazione del preposto in tutte le aziende:
“1. Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all’articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:
b-bis) individuare il preposto o i preposti per l’effettuazione delle attività di vigilanza di cui all’articolo 19. I contratti e gli accordi collettivi di lavoro possono stabilire l’emolumento spettante al preposto per lo svolgimento delle attività di cui al precedente periodo. Il preposto non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività”.
Il nuovo disposto rende obbligatoria una figura della sicurezza che in precedenza era a discrezione del datore di lavoro, quindi facoltativa.
L’importanza del nuovo ruolo del preposto nella gestione operativa della sicurezza nei luoghi di lavoro è ribadita anche nel nuovo art. 26, che richiede la comunicazione del nominativo del preposto nei contratti di appalto e subappalto:
“1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all’impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all’interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell’ambito dell’intero ciclo produttivo dell’azienda medesima, sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l’appalto o la prestazione di lavoro autonomo:
8-bis. Nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, i datori di lavoro appaltatori o subappaltatori devono indicare espressamente al datore di lavoro committente il personale che svolge la funzione di preposto”.
C’è un cambiamento anche nel ruolo e nelle responsabilità del preposto.
Il nuovo art. 19, accanto ai tradizionali obblighi di “sovrintendere e vigilare”, gli attribuisce l’obbligo di intervenire in modo concreto per interrompere o modificare un comportamento a rischio:
“1. In riferimento alle attività indicate all’articolo 3, i preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono: a) sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di rilevazione di comportamenti non conformi alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale, intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza. In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza della inosservanza, interrompere l’attività del lavoratore e informare i superiori diretti”.
Inoltre, è stata introdotta anche la lettera f-bis:
“f-bis) in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, se necessario, interrompere temporaneamente l’attività e, comunque, segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate”.
La nuova figura del preposto, pur senza però far venire meno o alleggerire l’obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro e al dirigente, è indubbiamente maggiormente responsabilizzata rispetto al passato. Dovrà certamente essere aggiornata e integrata la formazione di questa figura, che diventa un elemento sempre più importante nella gestione “on job” della sicurezza e si configura sempre più come elemento cardine nel far funzionare il sistema della sicurezza sul lavoro.
L’entrata in vigore di alcuni adempimenti del DL 146/2021 è soggetta alla sottoscrizione di uno specifico Accordo Stato Regioni che avrebbe dovuto essere promulgato entro il 30/06/2022.
Il nuovo art. 37, al comma 2, prevede che “entro il 30 giugno 2022, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adotta un accordo nel quale provvede all’accorpamento, alla rivisitazione e alla modifica degli accordi attuativi del presente decreto in materia di formazione”.
La formazione del datore di lavoro
Il comma 7 dell’art. 37, inoltre, introduce per la prima volta l’obbligo formativo anche a carico del datore di lavoro a prescindere dal fatto che ricopra direttamente il ruolo di RSPP in azienda:
“7. Il datore di lavoro, i dirigenti e i preposti ricevono un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, secondo quanto previsto dall’accordo di cui al comma 2”.
Spetterà all’Accordo richiamato definire il ruolo del datore di lavoro in rapporto al Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale, la durata e i contenuti della formazione, e se debba essere correlata alla gravità del rischio d’impresa.
La nuova normativa antincendio
La vigente normativa antincendio, rappresentata dal D.M. 10/03/1998, andrà in pensione a inizio settembre 2022.
Aspettavamo da molti anni questo necessario cambiamento normativo, che interviene a distanza di molti anni dalla Circ. 23/02/2011 dei VVF.. Circolare che per prima cercava di colmare alcune importanti lacune del D.M. 10/03/1998 come, ad esempio, l’aggiornamento delle attività formative.
Il nuovo decreto, che disciplinerà la formazione, non riguarda solo gli addetti alle emergenze, ma individuerà i requisiti anche per i formatori antincendio, andando a qualificare maggiormente l’erogazione della formazione e aumentando implicitamente anche la qualità e l’efficacia dell’attività formativa stessa.